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Premessa:

In questo Studio NON si esercita né la Medicina né la Psicologia né qualsiasi approccio a connotazione sanitaria.  Per problemi di Salute - sanitari, rivolgetevi al vostro Medico o Specialista di fiducia.

Premesso che il Dottore ha deciso da molti ani di cessare di praticare la CHIROPRATICA ED OSTEOPATIA IN ITALIA PER IL TEATRINO RIDICOLO E PATETICO A LIVELLO LEGISLATIVO. Esercita solo come NAPRAPATA, nell'ambito delle Scienze Manipolative:

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Il  Naprapata o il Naturopata NON è previsto si iscrivano ad alcun Ordine in Italia, men che meno medico, in quanto NON previsto dalla Legge. 

Può essere utile informarsi sulle normative.  Chi desideri aggregarsi al novero delle Cause PERSE (vedi sotto), basta solo che lo decida ed abbia tempo e denaro da perdere.

 

Disclaimer:

 

Queste Metodiche non curano né trattano né prevengono alcunché. Agiscono sul Sistema Bioenergetico Sottile mantenendone o ripristinandone l' armonia (Chakras, Aura, Nadi, ecc.). Per malattie o Problemi di salute di qualsiasi tipo, ci si dovrebbe rivolgere al proprio Medico di fiducia. Per l'uso delle informazioni di questo Sito così come per conclusioni di qualsiasi ordine e natura, l' Autore non assume alcuna responsabilità. 

L' Autore non offre né direttamente né indirettamente, consigli, consulenze, prescrizioni, trattamenti, o conclusioni su diagnosi e/o terapie. Tantomeno senza l'approvazione del Professionista competente e facoltato o tecnico. Le Consulenze hanno comunque un mero valore suppletivo-integrativo. 

La Naprapatia o qualsiasi altra Metodica qui citata NON sostituisce in alcun modo i consigli del proprio Medico di fiducia né alcun approccio canonico.

Rivolgetevi sempre per Consigli o raccomandazioni al Vs. Medico di fiducia.

L' intenzione dell' Autore è offrire i meccanismi culturali e informativi per una migliore divulgazione e informazione naturista.

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Information on this site is provided for information purposes only and is not meant to substitute advice provided by your physician or other licensed health care provider. You should not use the information contained in this site for diagnosing or treating a health problem or disease, or prescribing any medication. You should read all product packaging carefully. If you have or suspect that you have a medical problem, promptly contact your licensed health care provider. Information and statements regarding products or dietary supplements have not been evaluated  and are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

 

Lex:

 

Leggi e sentenze italiane

La legittimazione dell'esercizio di queste professioni è sancito ai più alti livelli. L'odinanza n°149/88 Corte Costituzionale. Ha riconosciuto il legittimo esercizio della professione di Chiropratico (Principio poi seguito dalla Giurisprudenza per le varie medicine alternative/complementari) in quanto lo Stato Italiano non richiede alcuna abilitazione per l'esercizio delle professione di: Chiropratica, Osteopatia, Naturopatia, e tutte le medicine naturali non convenzionali, così come la Naprapatia (riconosciuta ufficialmente in Svezia-Finlandia, ecc.) e la Psicologia Alternativa e via dicendo, che la nostra legge ignora. 

Giacchè fino a quando lo Stato Italiano non riterrà di disciplinarle e di richiedere per il suo esercizio una speciale abilitazione, si tratta evidentemente di un lavoro professionale tutelato ex art.35, comma Cost… ed ex.art. 41 Cost…).

 

Legge n. 385 del 18 Giugno 1949

Trattato di Stato - amicizia - commercio - navigazione - protocollo di firma tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America. L'art. 1 comma 2/A permette di svolgere attività commerciale, industriale, di trasformazione, finanziaria, scientifiche, educative, religiose, filantropiche ed attività professionali.

 

Sentenza della Suprema Corte di Cassazione 3a Sezione penale del 13 Novembre 1954

Si è espressa favorevolmente in merito all'uso puramente accademico del Titolo degli Stati Uniti d'America.

 

Ministero degli Affari Esteri

Si è espresso con chiarimento concorde con Circolare del 09/10/1980.

 

Ministero dell'Università Italiano

Istruniv Uff. 11, Prot. N. 2017 del 28/05/1992, cita espressamente: "Il Possessore del Titolo Accademico di Laurea U.S.A. può abbreviare lo stesso e fregiarsene sotto la firma del suo possesso.

 

Sentenza n° 519/95

In tema di Osteopatia la Pretura di Trento (nello stesso senso Gip Arezzo 06/09/02 proc. n.1892/01) che sancisce come non possa affermarsi che la tecnica del massaggio e del trattamento Osteopatico (costituito da una speciale tecnica di manipolazione degli elementi ossei del corpo umano) rientrino nel campo dell'esercizio della scienza medica, trattandosi di pratiche ausiliarie prive di statuto o di ordinamento legale che non si sovrappongono all'ambito proprio della medicina Anche la Giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Veneto sez 1 n.213/93) si muove nella medesima direzione sancendo che in base ad una lettura coordinata degli art. 35 e 41 comma 1 cost. e art 229 cc l'esercizio delle professioni per cui la legge non abbia istituito un opposito Albo è in linea di principio libero.

 

Riconoscimento della Professione di Chiropratico ed istituzione di apposito Registro presso il Ministero della Salute: Finanziaria 2009

 

CHIROPRATICA IN ITALIA:

1934

Dr. Marcello Trentin, primo chiropratico “documentato” in Italia

 

1982

Circolare (n.79, 21/12/82) del ministero della Salute sulla Chiropratica definisce:

indicazioni, controindicazioni, cicli di terapia, strutture e personale.

La Chiropratica diventa così mutuabile attraverso il SSN.

Questo è il primo “riconoscimento” ufficiale dello stato italiano nei confronti della Chiropratica.

 

1984

Seconda Circolare (n. 66, 12/09/84) del ministero della Salute sulla chiropratica:porta alcune specifiche in base all’interpretazione del testo della prima,la sostanza non cambia.

 

 

Ordinanza inappellabile sulla Chiropratica

Rappresenta una delle sentenze più importanti per la Naturopatia e le DBN. Ha stabilito che la Chiropratica è lecita e non costituisce abuso di professione medica, creando un precedente fondamentale.

 

CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n° 149 - 2/2/1988

 

“La Corte Costituzionale composta dai signori……

 

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 348 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1985 dal Pretore di Catania, iscritta al n. 809 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 prima s.s. dell’anno 1986;

 

visti gli atti……

 

udito nella camera di consiglio…..

 

- che - ad avviso del Pretore- trattandosi di definire un giudizio penale nel quale egli stesso aveva tratto tre cittadini statunitensi che avevano esercitato in Italia la professione di “chiropratici” senza essere in possesso della prescritta abilitazione dello Stato […..]. L’articolo denunziato (che è norma penale in bianco) manca dei necessari riferimenti integrativi, in quanto, da una parte, gli atti abilitativi rilasciati negli Stati Uniti d’America non sono riconosciuti nella nostra Repubblica e, dall’altra, non esiste nel nostro stato un corso di laurea in chiroterapia, né, conseguentemente, l’omologa abilitazione professionale per cui non potrebbe applicarsi la norma penale senza violare l’art. 25 Cost. …

 

- che è intervenuto nel giudizio il presidente del consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo dichiararsi la questione inammissibile o, comunque, infondata. Considerato che la fattispecie denunziata punisce soltanto chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello stato dove è evidente che l’abuso consiste proprio nell’esercizio di una professione, per la quale lo Stato richieda speciale abilitazione, da parte di chi non l’abbia conseguita;

 

- che al contrario, è lo stesso Pretore a riconoscere nell’ordinanza che lo Stato Italiano non richiede alcuna abilitazione per la professione di “chiropratico” che la nostra legge ignora, mentre l’art. 2229 cod. civ. affida appunto alla legge la determinazione delle professioni intellettuali, per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi;

 

- che, conseguentemente, a fronte del disinteresse della legge ordinaria, non ha alcuna rilevanza che la chiropratica possa essere inquadrata nello schema delle professioni, giacché, fino a quando lo Stato non riterrà di disciplinarla e di richiedere per il suo esercizio una speciale abilitazione, si tratta evidentemente di un lavoro professionale tutelato, ex art. 35, primo co., Cost., in tutte le sue forme ed applicazioni, e di una iniziativa privata libera ex art. 41 Cost., si che l’art. 348 cod. pen. risulta assolutamente inapplicabile, perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato, e la questione proposta è del tutto irrilevante;

 

- che la questione è, perciò, manifestamente inammissibile; …

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 348 cod. pen., sollevata dal Pretore di Catania con ordinanza 10 luglio 1985 in riferimento agli art. 10 e 25 Cost.”

 

Tale ordinanza ha inoltre stabilito che ”non è medicina eseguire valutazioni ortostatiche generali e locali, fornire suggerimenti riguardanti stile di vita, alimentazione, uso di prodotti naturali, intervenire su articolazioni con manipolazioni mirate“

 

 

 

2003

Lo stesso ministero (18/11/03) specifica che le suddette circolari sono le uniche linee guida per la pratica della chiropratica in Italia e che quindi le stesse devono essere seguite come tali, in attesa di nuova legislazione.

 

2004

Al simposio mondiale della Chiropratica tenutosi a Roma nel mese di Maggio, il presidente della FNOMCeO, Prof. Giuseppe Del Barone, conferma la sua posizione di non opposizione ad una legislazione relativa alla Chiropratica in quanto professione sanitaria indipendente (Cfr. bollettino parlamentare XII Comm. Affari Sociali 06/05/04: “Al riguardo, evidenzia che la Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, che in precedenza aveva manifestato la propria contrarietà all’ esercizio da parte di non medici dell’Osteopatia e della Chiropratica, sembrerebbe ora convenire, anche alla luce degli orientamenti provenienti dalla Comunità europea, sulla previsione per tali professioni di una laurea specifica”).

 

2008

Legge Finanziaria riconosce il Dottore in Chiropratica.

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PIU' RECENTI: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/14/42/s1/pdf  

Per la Chiropratica

e  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/29/21G00140/sg

per l'Osteopatia

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Il Dottore si è stufato di questa banderuola infinita, ridicola e patetica che è l'Italia, con Leggi fatte e mai applicate, chiacchiere prima nere poi bianche, conflitti di contrade fra chiropratici, osteopati, fisioterapisti, medici e blabla, tipiche dei paesetti di provincia;  pertanto ha deciso da diversi anni anni di cessare la sua attività di Chiropratico e Osteopata definitivamente.  Non appena potrà tornare all'estero le riprenderà ad esercitare. Basta, una volta per tutte!

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